Comprendere le Normative sulle E-Fatture in Thailandia
Orientarsi nel panorama della fatturazione elettronica in Thailandia richiede una chiara comprensione delle normative in evoluzione, degli standard tecnici e dei protocolli di invio. Sebbene attualmente sia volontaria, il governo thailandese sta attivamente promuovendo la fatturazione elettronica come un pilastro della sua iniziativa economica digitale "Thailand 4.0", con l'obiettivo di una implementazione più ampia entro il 2028.
Il quadro della fatturazione elettronica in Thailandia, gestito principalmente dal Dipartimento delle Entrate (RD), è attualmente volontario ma si prevede che diventi obbligatorio nel prossimo futuro. La base legale per la fatturazione elettronica in Thailandia è solida, attingendo a diversi atti legislativi e standard chiave. Questi includono il Regolamento Ministeriale n. 384 (B.E. 2565), che delinea le regole per la preparazione di prove documentali elettroniche, la Legge sulle Transazioni Elettroniche B.E. 2544 (2001) e le sue successive modifiche, e la Raccomandazione Standard ICT n. 3-2560, che riguarda i messaggi elettronici per il commercio di beni e servizi.
Le aziende che desiderano adottare la fatturazione elettronica devono comprendere i due principali tipi riconosciuti dal Dipartimento delle Entrate:
- e-Fattura & e-Ricevuta: Questo sistema è adatto per aziende di tutte le dimensioni, senza limitazioni di reddito. I documenti creati sotto questo sistema devono essere in formato PDF, PDF/A-3 o XML e richiedono una firma digitale e un certificato elettronico per la verifica.
- e-Fattura via Email (e-Fattura con Timestamp): Progettato specificamente per piccole imprese con un fatturato annuale non superiore a 30 milioni di THB. I documenti per questo tipo possono essere in formato PDF/A-3 o XML e sono verificati tramite un timestamp emesso dall'Agenzia per lo Sviluppo delle Transazioni Elettroniche (ETDA).
Un aspetto cruciale della conformità è il requisito di archiviazione, che impone che le fatture elettroniche e i documenti di supporto siano conservati per un minimo di cinque anni dalla data della dichiarazione fiscale o dell'emissione del documento, con una possibile estensione fino a sette anni se un audit lo richiede.